🇨🇭 In Svizzera è Obbligatorio l’Uso dei Montacarichi da Cantiere sui Lavori di Costruzione (OLCostr)
Nel settore edile la sicurezza non è mai un’opzione. In Svizzera, l’utilizzo dei montacarichi da cantiere è obbligatorio per legge in determinati contesti lavorativi, in particolare per i ponteggi superiori ai 25 metri di altezza. Questa disposizione è stabilita dalla Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), che impone precisi criteri di sicurezza per la movimentazione verticale di persone e materiali. Ma cosa significa concretamente questo obbligo? A chi si applica? E quali sono le implicazioni per le imprese italiane che operano in territorio svizzero?
Vediamolo insieme.
Cosa prevede la normativa OLCostr: obbligo di montacarichi oltre i 25 metri
La OLCostr (Ordinanza sui lavori di costruzione), nella sua ultima versione aggiornata, prevede che per i lavori in quota sia obbligatoria l’installazione di un montacarichi da cantiere quando la parte superiore del ponteggio supera i 25 metri di altezza.
Questo significa che non è possibile affidarsi esclusivamente a scale, carrucole o sollevamenti manuali per trasportare materiali edili o attrezzature a piani elevati.
L’articolo di riferimento è l’Art. 56 OLCostr, il quale stabilisce che:
“Se la parte superiore del ponteggio supera i 25 metri di altezza, deve essere messo a disposizione un apparecchio di sollevamento idoneo.”
Il termine “idoneo” implica che il montacarichi debba rispettare precisi standard tecnici e di sicurezza (capacità di carico, velocità, stabilità, protezioni), con installazione a norma e manutenzione regolare. Non si tratta di una semplice “buona pratica”, ma di una norma cogente e vincolante, la cui violazione comporta sanzioni e, in caso di incidente, gravi responsabilità penali e civili.
Perché la Svizzera ha introdotto questo obbligo: sicurezza e logistica al centro
L’introduzione dell’obbligo nasce dalla volontà di aumentare la sicurezza nei cantieri, riducendo drasticamente il rischio di incidenti legati a sollevamenti manuali impropri, cadute di materiali e affaticamento degli operatori. In particolare:
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Evita l’uso scorretto di scale e ponteggi come vie di trasporto materiali, pratica ancora diffusa ma estremamente pericolosa.
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Riduce il rischio di infortuni da carico eccessivo, movimentazione sbagliata o mancanza di dispositivi di sollevamento.
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Snellisce la logistica di cantiere, migliorando produttività e tempi di lavoro, specialmente nelle fasi di carico/scarico dei materiali pesanti.
È anche un modo per responsabilizzare le imprese edili e i progettisti, spingendoli a includere i montacarichi già in fase di pianificazione dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento.
A chi si applica la normativa: imprese locali e imprese italiane in Svizzera
L’obbligo si applica a tutte le imprese edili operanti sul territorio svizzero, siano esse svizzere o straniere.
Le aziende italiane che lavorano in Svizzera in subappalto o con commesse dirette, ad esempio nelle zone di confine come il Canton Ticino, devono rispettare rigorosamente questa normativa. Non farlo può comportare:
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Ispezioni e sanzioni da parte degli organi svizzeri di controllo del lavoro;
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Fermate del cantiere fino alla regolarizzazione dell’impianto;
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Responsabilità penale e amministrativa in caso di incidenti o infortuni sul lavoro.
È dunque fondamentale per ogni impresa edile o studio tecnico che collabora con la Svizzera essere aggiornato e dotarsi di montacarichi certificati, installati e gestiti in modo conforme alle normative OLCostr.
Quali montacarichi sono considerati idonei: caratteristiche e certificazioni
Non tutti i montacarichi sono uguali. La normativa svizzera richiede che l’apparecchiatura di sollevamento sia:
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Progettata per uso edile e adatta al trasporto verticale di materiali su ponteggi;
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Dotata di sistemi di sicurezza come barriere anticaduta, pulsanti d’emergenza, freni automatici;
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Certificata secondo le norme europee EN 12158-1 (per montacarichi di materiali) o EN 12159 (per trasporto materiali e persone);
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Installata da tecnici abilitati e soggetta a manutenzione documentata.
Inoltre, il montacarichi deve essere dimensionato correttamente in base all’altezza del ponteggio, alla frequenza di utilizzo e al carico massimo previsto. In molti casi, le imprese si affidano a soluzioni a noleggio, che offrono flessibilità, riduzione dei costi e assistenza tecnica continua.
Un’opportunità anche per i cantieri italiani: più efficienza e meno rischi
Anche se in Italia non esiste (ancora) un obbligo identico, la norma svizzera rappresenta un modello di riferimento virtuoso. Introdurre montacarichi da cantiere su ponteggi oltre i 25 metri anche nei cantieri italiani è una scelta che può portare molti vantaggi:
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Miglioramento della sicurezza sul lavoro, in linea con il D.Lgs. 81/08;
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Ottimizzazione della gestione dei materiali e riduzione dei tempi di trasporto;
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Immagine professionale migliore nei confronti di clienti, appaltatori e organi ispettivi.
Sempre più committenti pubblici e privati richiedono l’uso di montacarichi nei cantieri più complessi, e molte aziende leader del settore edile in Italia stanno adottando questa prassi su base volontaria, per garantire standard qualitativi più alti e un ambiente di lavoro più sicuro per operai e tecnici.
Perché conviene seguire l’esempio svizzero?
Pur trattandosi di una normativa svizzera, l’approccio dell’OLCostr può essere un modello virtuoso anche per il mercato italiano. Molte aziende italiane che operano in Svizzera o lavorano con committenze internazionali già si adeguano a questi standard più elevati.
Alcuni motivi per adottare lo stesso modello:
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Diminuire rischi di infortuni gravi
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Evitare sanzioni in caso di cantieri transfrontalieri
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Aumentare l’efficienza delle squadre di lavoro
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Migliorare l’immagine aziendale e la compliance normativa
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L’uso obbligatorio dei montacarichi da cantiere in Svizzera è un esempio concreto di come una normativa possa migliorare sicurezza, produttività e qualità del lavoro.
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